Controllo pubblico congiunto solo se c’è coordinamento formale
Comportamenti concludenti o maggioranze occasionali non garantiscono un consenso unanime
Il controllo di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) e m) – recanti, rispettivamente, le definizioni di “controllo” e di “società a controllo pubblico” – del DLgs. 175/2016 (c.d. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) è configurabile anche al di là delle ipotesi previste dall’art. 2359 c.c., cioè anche in caso di controllo congiunto, purché la volontà delle pubbliche amministrazioni facenti parte della compagine sociale risulti ricondotta a unanimità mediante il coordinamento assicurato da norme di legge, da clausole statutarie o da patti parasociali.
Così si esprime l’atto di indirizzo formulato il 12 luglio 2019 dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.
L’art. 2 comma 1 lett. m) del ...
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