Si torna al vecchio calcolo del danno differenziale INAIL
La L. n. 145/2018 aveva modificato il meccanismo di rivalsa col rischio che si riducesse il complessivo risarcimento: ora la norma è stata abrogata
L’art. 1, comma 1126, lett. a) b) c) d) e) f) della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) aveva introdotto significative modifiche alla formulazione degli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65.
La norma, infatti, aveva inciso sui criteri di calcolo del danno c.d. “differenziale”. L’innovazione legislativa andava a cancellare quanto precedentemente ritenuto con giurisprudenza ormai pacifica dalla Cassazione, ovvero che in tema di liquidazione del danno biologico differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL, doveva essere operato un computo per poste omogenee.
Di conseguenza, dall’ammontare complessivo del danno biologico, andava detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita
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