Il minimale contributivo vale anche per il lavoro di soci di cooperative
Il principio si applica alle cooperative che corrispondano ai soci retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali in esecuzione di un legittimo piano di crisi
Il principio del minimale contributivo o del minimo retributivo imponibile comporta che l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non possa essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni più rappresentative su base nazionale.
Questo principio è stato ormai molte volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, soprattutto ma non solo con riferimento al settore dell’edilizia, applicando l’art. 1 del DL 9 ottobre 1989 n. 338 (conv. L. 7 dicembre 1989 n. 389).
La regola del minimale contributivo è costantemente fondata dalla giurisprudenza sul principio di autonomia del rapporto contributivo
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