Non punibilità per omesse ritenute previdenziali anche in concordato
La procedura a cui la società inadempiente dovesse essere nel frattempo ammessa non impedisce la causa ex art. 2 comma 1-bis del DL n. 463/83
La causa di non punibilità, prevista dall’art. 2 comma 1-bis del DL n. 463/1983, a fronte del pagamento nel termine trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali non onorati alla scadenza, non è impedita dalla procedura di concordato preventivo a cui la società inadempiente dovesse essere nel frattempo ammessa. Il principio è contenuto nella sentenza n. 31327 depositata ieri dalla Cassazione.
Nel caso di specie, il ricorrente, legale rappresentante di una società di rilevanti dimensioni, aveva omesso il versamento dei contributi sulle retribuzioni dei dipendenti. La notifica dell’accertamento della violazione, da cui decorre ex lege il termine di tre mesi per il pagamento, era avvenuta in data antecedente (sia pure per pochi giorni) al provvedimento del Tribunale di ammissione
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