Rivalutabile una particella derivante da un terreno frazionato già rivalutato
L’Agenzia delle Entrate riconosce anche la possibilità di scomputare l’imposta sostitutiva precedentemente versata
La rideterminazione del costo o valore d’acquisto dei terreni (agricoli o edificabili) è stata originariamente prevista dall’art. 7 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 ed è stata più volte oggetto di proroga ad opera di successivi provvedimenti.
Con la proroga del regime effettuata dalla L. 145/2018, la rivalutazione del costo dei terreni risultava subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva, sull’intero valore periziato, pari al 10%. Essa si applicava per i terreni posseduti al 1° gennaio 2019 e l’opzione doveva essere perfezionata entro il 1° luglio scorso.
In sostanza, la procedura in esame si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante dalla perizia ed il suddetto costo di acquisto diviene utilizzabile ai
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