Per la TARI rileva la superficie calpestabile
Il Comune può considerare come superficie assoggettabile quella pari all’80% della superficie catastale determinata coi criteri del DPR n. 138/98
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 306 di ieri, ha chiarito che attualmente ai fini della TARI (tassa sui rifiuti) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, classificate o classificabili nelle categorie dei gruppi catastali A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Si tratta del contenuto della disposizione di cui all’art. 1, comma 645 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
L’istante, dopo avere menzionato il contenuto dei commi 645 e 646 della citata legge di stabilità 2014 (che ha introdotto nel sistema tributario la TARI), ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate per la corretta determinazione della superficie ...