Esenzione ICI a prescidere dall’accatastamento
Può trovare applicazione per gli enti religiosi dotati del requisito soggettivo che dimostrino che l’attività sia svolta con «modalità non commerciali»
La Cassazione, con l’ordinanza n. 22223/2019, è tornata a ribadire che il regime di esenzione ICI, previsto dall’art. 7, comma 1, lettera i) del DLgs. n. 504/1992, si applica soltanto in presenza di determinate e concrete condizioni soggettive e oggettive, fra le quali non rientra la classificazione catastale dell’immobile nel quale è svolta l’attività meritevole di trattamento di favore.
La vicenda è sorta, ancora una volta, tra un ente religioso e Roma capitale in ordine al corretto trattamento ICI di alcuni immobili utilizzati – secondo l’ufficio comunale – come “casa per ferie”, ma classificati nelle categorie catastali A/2 (Abitazioni di tipo civile), A/10 (Uffici e studi privati) e B/1 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi;
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