Destinazione d’uso del bene da considerare per l’aliquota IVA
Secondo la Cassazione il presupposto per applicare l’aliquota ridotta è la reale ed effettiva destinazione dei beni nel settore di riferimento
Per individuare la corretta aliquota IVA da applicare alla cessione di un determinato prodotto è necessario valutare non solo la composizione e qualificazione merceologica dello stesso, ma anche – e soprattutto – la sua reale ed effettiva destinazione d’uso.
Tale fondamentale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, con sentenza 29 agosto 2019 n. 21804, essendo chiamata a pronunciarsi sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA relativa a specifici prodotti fitosanitari e medicali.
Nell’ordinamento nazionale la Tabella A, allegata al DPR 633/72, nelle sue Parti II, II-bis e III, in applicazione dell’art. 98 della direttiva 2006/112/Ce, enumera una serie tassativa di beni (oltre che di servizi) assoggettati ad aliquote d’imposta ridotte (rispettivamente,