Accertamento esecutivo a mezzo posta a rischio vizio di notifica
Dalla creazione della categoria degli atti impoesattivi discende l’impossibilità di sanare il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo
Secondo una teoria ermeneutica avanzata da autorevole dottrina e di recente sposata anche da una certa giurisprudenza di merito, gli avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA non potrebbero essere notificati a mezzo posta raccomandata, ma andrebbero esclusivamente notificati mediante messo notificatore, in quanto atti impoesattivi c.d. “primari”.
Si ricorda che a seguito della riforma operata con il DL 78/2010, gli avvisi di accertamento hanno unificato in sé, oltre alla funzione esattiva, anche quella impositiva: è nata così la categoria dei c.d. atti impoesattivi.
La disciplina in parola è contenuta nell’art. 29, comma 1, lett. a) del DL 78/2010 che regola, al primo periodo, gli avvisi di accertamento emessi ai fini delle dirette, IRAP e IVA,
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