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NOTIZIE IN BREVE

Riallineamento retributivo da gennaio 2020 per le imprese del Terziario aderenti a Confcommercio

/ REDAZIONE

Mercoledì, 18 settembre 2019

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Con accordo integrativo siglato lo scorso 10 settembre e reso noto solamente nella giornata di ieri, Confcommercio e le OO.SS. dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno definito il riallineamento con decorrenza 1° gennaio 2020 degli importi spettanti a titolo di minimo retributivo conglobato (Tabella M del CCNL 30 luglio 2019) ai dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Tale riallineamento, come indicato dalle Parti tra le premesse dell’accordo, si rende necessario per sanare la situazione determinatasi nel corso degli anni per effetto dell’implementazione dei sistemi informatici, che aveva determinato alcuni scostamenti di lievissima entità negli importi di riferimento.

Di seguito sono riportati i nuovi importi conglobati validi dal 1° gennaio 2020 (per ciascuno di essi, tra parentesi, l’indicazione dell’importo precedente, in vigore dal 1° marzo 2018, se oggetto di riallineamento, o in alternativa l’indicazione che si tratta di importo invariato): Quadri, 2.697,77 euro (importo invariato); Liv. 1, 2.246,01 euro (importo invariato); Liv. 2, 2.010,38 euro (fino al 31 dicembre 2019: 2.010,37); Liv. 3, 1.791,05 euro (fino al 31 dicembre 2019: 1.791,04); Liv. 4, 1.616,68 euro (importo invariato); Liv. 5, 1.508,95 euro (fino al 31 dicembre 2019: 1.508,94); Liv. 6, 1.405,87 euro (fino al 31 dicembre 2019: 1.405,89); Liv. 7, 1.281,31 euro (importo invariato); VV.PP. Cat. 1, 1.561,28 euro (fino al 31 dicembre 2019: 1.561,27); VV.PP. Cat. 2, 1.390,29 euro (fino al 31 dicembre 2019: 1.390,30).

Si deve tenere presente che tali importi conglobati sono comprensivi di paga base, ex indennità di contingenza ed EDR confederale (pari a 10,33 euro in cifra fissa, in virtù del Protocollo di intesa 31 luglio 1992), nonché per i Quadri dell’indennità di funzione (pari a 260,76 euro) e per i lavoratori di livello 7 dei 5,16 euro spettanti a titolo di superminimo collettivo di categoria.

Nel prevedere che da oggi in avanti questi importi saranno utilizzati come base per tutti i successivi incrementi, le Parti hanno altresì stabilito che nulla sarà dovuto in relazione a periodi antecedenti la data del 1° gennaio 2020.

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