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Non cumulabili il termine di durata della società scissa e della società beneficiaria

/ REDAZIONE

Mercoledì, 18 settembre 2019

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Deve escludersi che il socio di una srl possa esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 2473 comma 2 c.c., per il caso di società contratta a tempo indeterminato, sostenendo che la durata della società, costituita per scissione da altra società, debba essere cumulata alla durata di quest’ultima, assimilando il termine complessivo così calcolato alla durata indeterminata. A stabilirlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 23095, depositata ieri.

Il caso di specie riguarda una srl con termine di durata fissato al 2040 e costituita nel 2006 per scissione da altra srl costituita nel 1983, anch’essa con termine di durata fissato al 2040, dalla quale la prima società aveva acquisito la quasi totalità del patrimonio e la compagine sociale.

La Cassazione ricorda, innanzitutto, che la scissione – disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c. a decorrere dal 1° gennaio 2004 per effetto del DLgs. 6/2003 – consiste nel trasferimento del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione di azioni o quote delle stesse ai soci della società scissa. Tale operazione si traduce in una fattispecie traslativa che, sul piano processuale, non determina l’estinzione della società scissa e il subingresso di quella o quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nei diritti, anche controversi, di quest’ultima (cfr. Cass. SS.UU. n. 23225/2016).

Pertanto, la Suprema Corte ritiene che la società scissa e la società beneficiaria debbano essere considerate enti autonomi e non l’evoluzione di un medesimo soggetto. Ne deriva, quale ulteriore conseguenza, che il termine di durata della società scissa e della società beneficiaria non possono essere cumulati.

La Cassazione, peraltro, osserva come l’art. 2473 comma 1 c.c. riconosca espressamente il diritto al disinvestimento a favore del socio di minoranza che non abbia consentito all’operazione di scissione e come, nel caso di specie, non sia stato dedotto l’esercizio di tale tipologia di recesso.

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