L’eliminazione di attività inesistenti è deducibile
Nella specie le attività erano state acquistate mediante l’utilizzo di proventi assoggettati a tassazione
Con la risposta interpello n. 407, pubblicata ieri, 10 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile in caso di eliminazione di attività rivelatesi inesistenti.
Nel caso di specie, la società aveva ceduto, nel 2006, una partecipazione totalitaria, contabilizzando un provento assoggettato a tassazione. Parte della liquidità incassata quale corrispettivo della predetta cessione era stata investita in attività finanziarie, affidandola in gestione ad un promotore finanziario.
Nel corso degli anni, la società aveva contabilizzato i proventi relativi a tali attività finanziarie, sulla base della documentazione bancaria ricevuta attraverso il consulente. I proventi erano stati assoggettati a tassazione e reinvestiti tramite il medesimo
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