Revocabile la vendita di beni effettuati dall’imprenditore poi fallito
Confermata la teoria distributiva per la quale il pregiudizio è insito nella lesione della par condicio creditorum
Con l’ordinanza n. 27443, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha rimarcato l’orientamento secondo il quale, ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall’imprenditore successivamente fallito, l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione.
Nel caso di specie, la curatela del fallimento agiva in revocatoria ex art. 67 del RD 267/42 per il pagamento eseguito dal debitore in favore della banca creditrice con denaro proveniente dalla vendita del bene immobile, ipotecato (peraltro) a favore della stessa banca.
Secondo la banca, poiché il pagamento era stato eseguito in favore ...
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