La consegna differita nella vendita non sconta l’imposta di registro
Con la risposta a interpello n. 458, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la pattuizione, inserita in un contratto preliminare di vendita, con cui le parti hanno convenuto che la consegna dell’immobile dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni successivi alla stipulazione del rogito, non configura un comodato.
Pertanto, non è dovuta l’imposta di registro in misura fissa ex art. 5 della Tariffa, Parte I allegata al DPR n. 131/86.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che la vendita è un contratto consensuale, ai sensi dell’art. 1376 c.c., in cui la proprietà si trasferisce a seguito della sola manifestazione del consenso delle parti, senza che sia necessario, per il perfezionamento del contratto, che il venditore consegni materialmente il bene al compratore.
La consegna del bene nella compravendita, infatti, è un obbligo meramente esecutivo del venditore (previsto all’art. 1477 c.c.), volto a trasferire il possesso materiale del bene e che ben può essere regolato dall’accordo dell’autonomia delle parti.
La consegna differita dell’immobile altro non è che una modalità concordata di adempimento dell’obbligazione, non inquadrabile nello schema negoziale del comodato ex art. 1803 c.c., con la conseguenza che non è dovuta l’imposta fissa di registro.
Del comodato mancano, peraltro, gli elementi caratterizzanti, in quanto nella pattuizione non vi è alcun riferimento alla determinazione della durata del contratto, né all’obbligo di restituzione dell’immobile da parte del comodatario.
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