Plusvalenze imponibili nel concordato preventivo con continuità «diretta»
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il regime di detassazione è riconosciuto soltanto se dopo la procedura non vi è più esercizio di impresa
L’art. 86 comma 5 del TUIR stabilisce, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, che “la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”.
Questa norma, sin dalla sua entrata in vigore, ha posto diversi dubbi operativi, alcuni dei quali superati dalla giurisprudenza di legittimità, altri tuttora aperti o controversi. Sotto il primo profilo, si ricorda che la Suprema Corte ha chiarito che tale disposizione, a dispetto della propria formulazione, non si applica esclusivamente alla cessioni di beni ai creditori, ma a tutti i trasferimenti a terzi dei cespiti, in esecuzione dell’omologata proposta di concordato ...
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