ACCEDI
Sabato, 10 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Plusvalenze imponibili nel concordato preventivo con continuità «diretta»

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il regime di detassazione è riconosciuto soltanto se dopo la procedura non vi è più esercizio di impresa

/ Michele BANA

Venerdì, 1 novembre 2019

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’art. 86 comma 5 del TUIR stabilisce, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, che “la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”.

Questa norma, sin dalla sua entrata in vigore, ha posto diversi dubbi operativi, alcuni dei quali superati dalla giurisprudenza di legittimità, altri tuttora aperti o controversi. Sotto il primo profilo, si ricorda che la Suprema Corte ha chiarito che tale disposizione, a dispetto della propria formulazione, non si applica esclusivamente alla cessioni di beni ai creditori, ma a tutti i trasferimenti a terzi dei cespiti, in esecuzione dell’omologata proposta di concordato ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU