Plusvalenze imponibili nel concordato preventivo con continuità «diretta»
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il regime di detassazione è riconosciuto soltanto se dopo la procedura non vi è più esercizio di impresa
L’art. 86 comma 5 del TUIR stabilisce, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, che “la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze
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