L’indebita compensazione è reato solo tramite l’F24
La Cassazione, nella sentenza n. 44737/2019, ha precisato che l’indebita compensazione rilevante ex art. 10-quater del DLgs. 74/2000 deve risultare dal modello F24 mediante il quale la stessa è stata realizzata, indicandovi, appunto in compensazione, crediti inesistenti o non spettanti.
Non è, dunque, sufficiente a integrare il reato un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente “giustificato” da una operata compensazione tra somme dovute all’Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.
È, del resto, proprio la condotta “necessaria” di compensazione a esprimere la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie e che rappresenta il quid pluris che differenzia il reato in questione da uno di semplice omesso versamento (cfr. Cass. n. 15236/2015).
Il delitto di indebita compensazione si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione del modello F24 e non in quello della successiva dichiarazione, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale o inesistenti (cfr. Cass. n. 4958/2019).
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