Spetta la detrazione IVA anche per gli acquisti finanziati da contributi pubblici
Nella sentenza n. 28338 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha sancito che agli organismi di formazione beneficiari di contributi pubblici spetta il diritto alla detrazione dell’IVA assolta per i beni e servizi acquistati con i contributi, se sono utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o che conferiscono il predetto diritto.
La Cassazione ha osservato, innanzitutto, che non è compatibile con l’art. 17 della direttiva (CEE) n. 388 del 1977 (ora art. 168 della direttiva 2006/112/CE) una normativa nazionale la quale riconosca la detrazione dell’IVA, assolta sull’acquisto di beni strumentali e servizi tramite la sovvenzione di fondi pubblici, in relazione alla quota parte del corrispettivo dovuto esclusa dal beneficio dell’agevolazione (Corte di Giustizia causa C-74/08).
Secondo la Cassazione, la normativa nazionale si è allineata a tali principi con l’art. 10 comma 2-ter del DL 210/2015 che rappresenta una norma di interpretazione autentica avente, pertanto, efficacia retroattiva.
In base a tale disposizione, infatti, per le attività svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, l’art. 19 comma 2 primo periodo del DPR 633/72 si interpreta nel senso che l’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi è detraibile se gli stessi sono utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o che conferiscono il diritto alla detrazione.
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