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Spetta la detrazione IVA anche per gli acquisti finanziati da contributi pubblici

/ REDAZIONE

Mercoledì, 6 novembre 2019

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Nella sentenza n. 28338 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha sancito che agli organismi di formazione beneficiari di contributi pubblici spetta il diritto alla detrazione dell’IVA assolta per i beni e servizi acquistati con i contributi, se sono utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o che conferiscono il predetto diritto.

La Cassazione ha osservato, innanzitutto, che non è compatibile con l’art. 17 della direttiva (CEE) n. 388 del 1977 (ora art. 168 della direttiva 2006/112/CE) una normativa nazionale la quale riconosca la detrazione dell’IVA, assolta sull’acquisto di beni strumentali e servizi tramite la sovvenzione di fondi pubblici, in relazione alla quota parte del corrispettivo dovuto esclusa dal beneficio dell’agevolazione (Corte di Giustizia causa C-74/08).

Secondo la Cassazione, la normativa nazionale si è allineata a tali principi con l’art. 10 comma 2-ter del DL 210/2015 che rappresenta una norma di interpretazione autentica avente, pertanto, efficacia retroattiva.
In base a tale disposizione, infatti, per le attività svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, l’art. 19 comma 2 primo periodo del DPR 633/72 si interpreta nel senso che l’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi è detraibile se gli stessi sono utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o che conferiscono il diritto alla detrazione.

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