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Pericoloso spedire per posta l’istanza di definizione

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 novembre 2019

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Ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018, se il contribuente ha depositato, entro il 10 giugno 2019, l’istanza di definizione delle liti e il modello F24, il processo, automaticamente, resta sospeso sino al 31 dicembre 2020.
Poi, se non sorgono contestazioni ad esempio derivanti da un eventuale diniego di definizione, la vertenza sarà estinta per cessazione della materia del contendere.
Il deposito doveva però avvenire, per ottenere la sospensione automatica del processo, entro il 10 giugno 2019, e, trattandosi di deposito e non di notifica, il contribuente, se sceglie di utilizzare il servizio postale, deve assumersi la responsabilità di eventuali ritardi nel recapito.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28493 di ieri, ha in pratica sancito che per i depositi non opera la scissione del momento di perfezionamento della notifica. Applicando il menzionato principio, sarebbe stato necessario riferirsi alla data di spedizione, essendo irrilevante la consegna, ma così non è, secondo la tesi dei giudici, per i depositi.

Va detto che, per il futuro e per gli atti processuali, essendo obbligatorio, dallo scorso 1° luglio, l’uso della telematica nel processo tributario di merito, il problema non sembra più porsi.
Ove il processo, invece, continua a svolgersi in modalità analogica, per i depositi (ad esempio di memorie e di documenti) è bene prestare particolare attenzione ai termini, in quanto occorre avere esclusivo riferimento al momento in cui la segreteria riceve il plico.

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