Vendite a distanza «sopra soglia» con emissione della fattura
Sebbene il quadro normativo non sia del tutto chiaro, il documento emesso può avere utilità in sede di verifica
Le vendite a distanza, effettuate nei confronti di soggetti “privati” stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea sono:
- di regola, soggette a IVA nello Stato del cessionario;
- soggette a IVA nello Stato del cedente, qualora l’ammontare delle vendite a distanza effettuate dal cedente nello Stato del cessionario sia inferiore a una specifica soglia stabilita da quest’ultimo Stato (è fatta salva, comunque, la facoltà per il cedente di applicare l’imposta nell’altro Stato).
Sotto il profilo documentale, la normativa interna contempla l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura per “le cessioni di beni effettuate per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante” (art. 22 comma 1 n. 1 del DPR 633/72).
Le vendite
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