Riclassificazione nell’attivo circolante con sindacato dell’Agenzia
La scelta contabile ha effetti sulla disciplina delle società di comodo
La disciplina delle società non operative (art. 30 della L. 724/94) prevede che l’ammontare dei ricavi presunti e del reddito minimo sia ottenuto applicando determinate percentuali al costo fiscalmente riconosciuto delle immobilizzazioni (partecipazioni e crediti finanziari, immobili e navi, altre immobilizzazioni); sono, invece, esclusi dal calcolo i beni iscritti nell’attivo circolante.
In considerazione di tale distinzione, in alcuni casi, l’Agenzia delle Entrate potrebbe sindacare la riclassificazione nell’attivo circolante di immobili destinati alla vendita, prima iscritti tra le immobilizzazioni materiali.
Si rende quindi opportuno chiarire quale sia il corretto comportamento contabile da adottare, stando all’attuale formulazione dell’OIC 16, nonché quali
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