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Contratto misto dipendente-lavoro autonomo da valutare ai fini dell’utilizzo del forfetario

/ REDAZIONE

Giovedì, 14 novembre 2019

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È precluso il regime forfetario se l’attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (art. 1 comma 57 lett. d-bis) della L. 190/2014).

La causa ostativa non opera nei confronti di coloro che, già prima del 2019, conseguivano sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, se i due rapporti persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza biennale previsto dalla norma (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2019, § 2.3.2, e risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 116/2019).

Con la risposta a interpello n. 484, pubblica ieri, l’Agenzia delle Entrate ha valutato tale causa ostativa in rapporto ad una formula contrattuale, denominata “contratto misto”, che prevede la stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato e, contestualmente, uno, parallelo e distinto, di lavoro autonomo, con iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari.

Nel caso specifico, tenuto conto che tale tipologia contrattuale è stata istituita da un accordo sindacale sottoscritto nel 2017 (quindi, anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche alla L. 190/2014), laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l’utilizzo del contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa non trova applicazione.

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