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Per i compensi dei giudici tributari tassazione ordinaria se il ritardo nell’erogazione è fisiologico

/ REDAZIONE

Giovedì, 14 novembre 2019

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Con la risposta n. 483, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi spettanti ai giudici tributari, qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lett. f del TUIR), non possono beneficiare della tassazione separata per il fatto di essere erogati in periodi d’imposta successivi rispetto a quello in cui la prestazione è stata resa. A tal fine, occorre verificare il tempo necessario per liquidare ed erogare i compensi e accertare se il ritardo nell’erogazione sia imputabile a cause non fisiologiche.

Viene ribadito che l’applicazione del regime di tassazione separata, di cui all’art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR, deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo possa essere considerata “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione (cfr. C.M. n. 23/97, circ. Agenzia delle Entrate n. 55/2001, § 5.1, ris. Agenzia delle Entrate n. 379/2002); il ritardo può essere considerato fisiologico qualora, per i tempi ordinariamente necessari per l’espletamento delle procedure di liquidazione, l’effettiva erogazione avvenga, pur tardivamente, ma con periodicità costante (cfr. anche ris. Agenzia delle Entrate n. 151/2017).

Con riferimento al caso specifico, è stata ritenuta corretta l’applicazione della tassazione separata per i compensi relativi al 2014, ma erogati nel 2017, in quanto, tenuto conto del tempo medio per le procedure di liquidazione, un ritardo di tre anni appare imputabile a cause non fisiologiche.

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