Società extra-Ue escluse dall’IVA di gruppo
Possono aderire alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 comma 3 del DPR 633/72 anche le società residenti in altri Stati membri Ue, purché le stesse, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dal DM 13 febbraio 2017, abbiano istituito in Italia una stabile organizzazione o si siano identificate ai fini IVA in Italia mediante rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta ex art. 35-ter del DPR 633/72. Non possono, invece, partecipare alla procedura i soggetti residenti in Stati extra-Ue.
È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 24 di ieri, riprendendo e integrando i chiarimenti già forniti con la risoluzione n. 22 del 21 febbraio 2005.
In particolare, viene ricordato che la procedura di liquidazione IVA di gruppo è un istituto di matrice comunitaria (art. 11 della direttiva 2006/112/Ce) e che l’interpretazione fornita con la risoluzione n. 22 del 2005, che ha esteso l’ambito applicativo della procedura alle società residenti in altri Stati comunitari, si è resa necessaria per evitare profili di incompatibilità con il diritto comunitario, con specifico riguardo alle norme del Trattato Ue (art. 49 del TFUE) sulla libertà di stabilimento, che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione delle prestazioni.
Considerando, dunque, che la medesima tutela non si estende ai soggetti residenti in Stati extra-Ue, l’Agenzia delle Entrate precisa che questi ultimi non possono partecipare alla procedura di liquidazione IVA di gruppo.
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