Condizione sulla futura locazione dell’immobile comprato non potestativa
È meramente potestativa la condizione che consiste in un fatto volontario il cui compimento o meno dipende dall’arbitrio della parte
Non configura condizione meramente potestativa quella che subordini la realizzazione degli effetti di un contratto di compravendita di terreno al fatto che l’acquirente riesca a locare a terzi gli immobili da costruire sul terreno acquistato, atteso che non può considerarsi “rimessa alla volontà dell’acquirente” una condizione il cui avverarsi sia rimesso alla volontà di un terzo nella sua qualità di eventuale conduttore. Lo afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30143, depositata ieri.
A norma dell’art. 27 del DPR 131/86, gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa. Poi, ove la condizione si verifichi, ovvero ove l’atto produca in suoi effetti prima del suo avverarsi,
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