Dichiarazione fraudolenta anche con operazioni inesistenti soggettivamente
Nella fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 non si differenziano le falsità oggettive e soggettive
Con la sentenza n. 50362 depositata ieri, la Cassazione ha precisato che l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione fiscale, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti, rientra comunque nella fattispecie di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 del DLgs. n. 74/2000, ove non si differenziano le falsità oggettive e soggettive per quanto concerne sia le imposte dirette sia le indirette.
All’esame della Suprema Corte era giunto il ricorso relativo ad un sequestro preventivo riferibile al profitto del reato di cui al citato art. 2, contestato nell’ambito di una srl amministrata formalmente da un prestanome, priva di effettiva sede legale, di uffici commerciali ed amministrativi, di dipendenti, ma attiva in ...
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