Applicabile retroattivamente l’aliquota IVA del 4% sull’acquisto delle auto per disabili
Se i presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% sussistevano alla data dell’acquisto dell’autovettura da parte del genitore del disabile, il venditore che ha assoggettato l’operazione all’aliquota IVA ordinaria per mancanza della documentazione può emettere una nota di variazione in diminuzione. Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 533 pubblicata ieri, 20 dicembre 2019.
Con riguardo al caso in esame, è stato chiarito che il cedente ha correttamente applicato all’operazione l’aliquota IVA ordinaria; il genitore del soggetto con disabilità non aveva esibito, infatti, la documentazione necessaria per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 30 comma 7 della L. 388/2000.
Poiché i relativi presupposti sussistevano già alla data di acquisto del veicolo, come risulta dal successivo verbale di accertamento di invalidità totale dell’INPS, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il cedente può emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del DPR 633/72.
Dal punto di vista generale, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il cliente ha l’onere di fare presente al venditore se ha avviato il procedimento, ma non dispone ancora della documentazione necessaria ai fini del riconoscimento dell’agevolazione per circostanze che esulano dalla propria sfera di iniziativa e controllo.
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