Da gennaio incrementi in busta paga per il personale delle concessionarie autostradali
Con Accordo siglato lo scorso 16 dicembre Federreti e Fise-ACAP (in rappresentanza datoriale) e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Federazione Ugl Viabilità e Logistica (in rappresentanza dei lavoratori) hanno definito il rinnovo della disciplina derivante dal CCNL 29 luglio 2016, applicabile al personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.
La nuova disciplina è applicabile dal 1° luglio 2019 e cesserà la sua validità il 30 giugno 2022.
Per quanto riguarda il trattamento economico, le Parti hanno definito i nuovi minimi tabellari con decorrenza 1° gennaio 2020, nelle misure di seguito indicate: Liv. A, 2.541,65 euro; Liv. A1, 2.271,27 euro; Liv. B, 2.000,85 euro; Liv. B1, 1.827,85 euro; Liv. C, 1.600,70 euro; Liv. C1, 1.460,11 euro; Liv. D, 1.081,54 euro. Gli incrementi successivi, a completare un aumento complessivo medio sul triennio pari a 130 euro per il parametro del livello C, sono stati previsti per agosto 2020, gennaio 2021 e gennaio 2022.
L’accordo ha inoltre previsto l’erogazione di un elemento forfetario una tantum nei confronti di tutti i lavoratori in forza alla data del 16 dicembre 2019, da corrispondere unitamente alla retribuzione di gennaio 2020 in relazione al periodo di carenza contrattuale compreso tra gennaio e dicembre 2019 (il precedente CCNL era scaduto il 31 dicembre 2018). La misura di tale importo è la seguente: Liv. A, 793,92 euro; Liv. A1, 709,46 euro; Liv. B, 625 euro; Liv. B1, 570,95 euro; Liv. C, 500 euro; Liv. C1, 456,08 euro; Liv. D, 337,84 euro. Tali importi saranno soggetti a riproporzionamento in relazione ai mesi interi di effettivo servizio prestati nel corso del 2019, equiparando a tal fine al mese intero le frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni. Per quanto riguarda i lavoratori a tempo parziale, i suddetti importi vanno riproporzionati al 60%; tale percentuale è elevata all’70% nei casi in cui la durata mensile, o la durata annua rapportata a mese, ecceda le 80 ore.
Per l’analisi delle novità di carattere normativo si rinvia alla lettura del testo integrale dell’accordo.
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