Ulteriori chiarimenti dall’INPS sul distacco sindacale nel flusso UniEmens
L’INPS, con messaggio n. 4835 pubblicato ieri, facendo seguito al messaggio n. 3971/2019, con cui aveva fornito istruzioni per la presentazione della denunce contributive da parte dei datori di lavoro in caso di sospensione del rapporto per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore o per aspettativa per cariche pubbliche elettive (si veda “Da gennaio 2020 distacco sindacale nel flusso UniEmens” del 1° novembre 2019), ha precisato che i datori di lavoro interessati sono quelli che denunciano con flusso UniEmens, con esclusione dei datori di lavoro tenuti all’invio dei flussi UniEmens-ListaPosPA.
L’Istituto ha chiarito che per i lavoratori in distacco sindacale assicurati al Fondo Ferrovie dello Stato o al Fondo di Quiescenza Poste restano in vigore, sino a nuove disposizioni, le modalità di attestazione dello stato di distacco sindacale attualmente vigenti.
Per i casi di aspettativa per cariche pubbliche (carica politica o sindacale) si richiede anche la valorizzazione della retribuzione teorica utile all’accredito figurativo. Nel messaggio, l’INPS evidenzia che le attestazioni cartacee (modello AP 123) saranno sostituite dai dati dichiarati nel flusso; in ogni caso, per i dati riferiti all’anno 2020, sarà possibile acquisire, in alternativa o a integrazione del flusso in questione, il predetto modello debitamente compilato e allegato alla domanda di accredito della contribuzione figurativa.
Anche in caso di eventi accidentali indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, che rendano impossibile l’invio dei flussi, i datori dovranno continuare ad attestare i dati mediante i canali sino a oggi utilizzati.
Nel messaggio n. 3971/2019 l’INPS aveva rilevato che l’assenza di flussi UniEmens nel periodo di aspettativa o distacco avrebbe reso impossibile l’accredito figurativo a favore del lavoratore, rendendo illegittima l’eventuale contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato. Nel messaggio in commento viene chiarito che la contribuzione figurativa e quella aggiuntiva eventualmente versata preservano le condizioni di validità, purché risulti la sussistenza delle condizioni normative e amministrative riportate nelle disposizioni dell’Istituto e, da ultimo, nella circolare n. 129/2019.
Viene infine annunciata la realizzazione, nel corso del 2020, di uno sviluppo della procedura “Consultazione Info Previdenziali (cd. CIP) per dipendenti privati”.
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