Privilegio IVA professionale coerente con i principi costituzionali
La questione è infondata. La Consulta precisa che l’estensione del beneficio è riconosciuta anche a «ogni altro prestatore d’opera», intellettuale o no
L’art. 1 comma 474 della L. 205/2017 ha modificato il n. 2) dell’art. 2751-bis comma 1 c.c., ampliandone l’ambito applicativo al contributo previdenziale integrativo e all’IVA. In altri termini, è stato stabilito che il privilegio generale sui mobili è riconosciuto ai crediti riguardanti “le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione” (si veda “Privilegio professionale anche per contributo integrativo e rivalsa IVA” del 5 gennaio 2018).
L’applicazione della nuova disposizione, in vigore dal ...
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