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La particolare tenuità non incide sulla responsabilità dell’ente

L’eventuale applicazione al soggetto agente della causa di non punibilità per il reato presupposto non impedisce la sanzione amministrativa

/ Stefano COMELLINI

Giovedì, 16 gennaio 2020

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La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista all’art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa prevista dal DLgs. n. 231/2001.
Il principio di diritto, ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 1420 depositata ieri, trae fondamento dalla differenza tra la responsabilità penale (che per espressa previsione legislativa può essere esclusa a fronte della particolare tenuità del danno e del pericolo provocati dalla condotta illecita nonché delle altre condizioni richieste dall’art. 131-bis c.p.) e quella dell’ente, definita dal legislatore come “amministrativa”, e conseguente al reato commesso, nel suo interesse o vantaggio, da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto all’altrui direzione.

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