La particolare tenuità non incide sulla responsabilità dell’ente
L’eventuale applicazione al soggetto agente della causa di non punibilità per il reato presupposto non impedisce la sanzione amministrativa
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista all’art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa prevista dal DLgs. n. 231/2001.
Il principio di diritto, ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 1420 depositata ieri, trae fondamento dalla differenza tra la responsabilità penale (che per espressa previsione legislativa può essere esclusa a fronte della particolare tenuità del danno e del pericolo provocati dalla condotta illecita nonché delle altre condizioni richieste dall’art. 131-bis c.p.) e quella dell’ente, definita dal legislatore come “amministrativa”, e conseguente al reato commesso, nel suo interesse o vantaggio, da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto all’altrui direzione.
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