Concordato in continuità soggetto al criterio qualitativo
Escluso il giudizio di prevalenza, rileva la funzionalità alla continuazione dell’attività d’impresa
Con la sentenza n. 734, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha rimarcato il principio secondo il quale il concordato preventivo nel quale alla liquidazione atomistica di una parte dei beni si accompagna la prosecuzione dell’attività aziendale è regolato – salvi i casi di abuso – dalla disciplina speciale di cui all’art. 186-bis del RD 267/42.
Tale norma non prevede alcun giudizio di prevalenza tra le porzioni di beni a cui è assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità di quelli sottratti alla liquidazione a essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, dell’attività d’impresa, assicurando il miglior soddisfacimento dei creditori.
La fattispecie riguardava una proposta di concordato, che prevedeva la vendita di beni immobili ...
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