Ritenute negli appalti senza controlli incrociati con operazioni straordinarie
La disciplina si potrebbe disapplicare se il prestatore, pur essendo in prima battuta in attività da meno di tre anni, è l’avente causa dell’operazione
A decorrere dal prossimo 17 febbraio, in occasione della scadenza per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente erogati nel mese di gennaio 2020, sarà necessario applicare per la prima volta la nuova disciplina in materia di “controlli incrociati e limiti al versamento mediante compensazione” prevista dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97, introdotto dall’art. 4 del DL 124/2019, con riguardo alle ritenute fiscali relative a dipendenti impiegati nell’esecuzione di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a favore di committenti sostituti di imposta, sulla base di rapporti negoziali, comunque denominati, “caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo
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