Per le Dogane differimento di 30 giorni dei pagamenti con conto di debito
Per usufruirne serve un’autocertificazione che attesti l’appartenenza a uno dei settori dei beneficiari
Dopo i chiarimenti sulle disposizioni del decreto “Cura Italia” (DL 18/2020), contenuti nella nota n. 95986/2020, hanno fatto seguito in questi giorni ulteriori misure dell’Agenzia delle Dogane per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria.
Le Dogane hanno già precisato che, per effetto dell’art. 92, comma 3 del DL 18/2020 tutti i pagamenti mediante conto di debito, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020 sono stati differiti di 30 giorni, senza applicazione di interessi e di sanzioni.
Nella nota n. 95986, al fine di rispettare i vincoli europei, tale differimento è stato concesso solo ai gestori di servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie,
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