Reverse charge da verificare sui servizi resi nel contratto continuativo di cooperazione
Con la risposta a interpello n. 104 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72 alle prestazioni rese in forza di un contratto continuativo di cooperazione.
Secondo prassi amministrativa costante, l’applicazione del reverse charge ex art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72 è subordinata al sussistere di due requisiti:
- la riconducibilità delle attività effettivamente svolte dai contraenti al comparto edile, ossia alle categorie comprese nella sezione F della tabella ATECO 2007;
- l’esistenza di un rapporto di subappalto tra le parti.
Con riferimento al secondo requisito, in particolare, l’Agenzia precisa che non rileva il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, ma “gli effetti prodotti da questo in base alla comune intenzione delle stesse, espressa dalle clausole contrattuali” (ris. n. 246/2008).
Pertanto, anche se, ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. c-bis) del DLgs. 50/2016, le prestazioni oggetto di un contratto continuativo di cooperazione non sono soggette ai limiti e alle condizioni disposti per il contratto di subappalto, occorre considerare che il suddetto istituto, allo stato attuale, non risulta ancora specificamente disciplinato e che, nel caso in esame, le relative prestazioni possono coincidere con le attività oggetto del contratto principale, al pari di quanto avviene nell’ambito dei contratti di subappalto.
Inoltre, nel contratto continuativo di cooperazione è ravvisabile la volontà dell’affidatario di legare a sé un’altra impresa in modo stabile e continuativo.
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ritiene che l’IVA debba applicarsi con il meccanismo del reverse charge anche alle prestazioni oggetto di tale contratto laddove queste coincidano anche in parte con quelle del contratto principale di appalto.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41