Sospese le procedure esecutive sull’abitazione principale
L’art. 54-ter, introdotto nel Ddl. di conversione del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), prevede, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione per 6 mesi di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 c.p.c., che abbia a oggetto l’abitazione principale del debitore, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
La sospensione riguarderà i pignoramenti relativi all’abitazione principale del debitore, ossia quella in cui la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10 comma 3-bis del TUIR).
Si ricorda che il pignoramento immobiliare è stato recentemente oggetto di intervento da parte dell’art. 41-bis del DL 124/2019, che ha previsto la possibilità per il debitore consumatore, nei cui confronti la banca ipotecaria ha avviato (o è intervenuta in) una procedura esecutiva immobiliare coinvolgente la sua abitazione principale, di chiedere la rinegoziazione del mutuo alla medesima banca, ovvero un finanziamento a una banca terza, con l’assistenza di una garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41