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Sospese le procedure esecutive sull’abitazione principale

/ REDAZIONE

Giovedì, 16 aprile 2020

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L’art. 54-ter, introdotto nel Ddl. di conversione del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), prevede, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione per 6 mesi di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 c.p.c., che abbia a oggetto l’abitazione principale del debitore, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

La sospensione riguarderà i pignoramenti relativi all’abitazione principale del debitore, ossia quella in cui la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10 comma 3-bis del TUIR).

Si ricorda che il pignoramento immobiliare è stato recentemente oggetto di intervento da parte dell’art. 41-bis del DL 124/2019, che ha previsto la possibilità per il debitore consumatore, nei cui confronti la banca ipotecaria ha avviato (o è intervenuta in) una procedura esecutiva immobiliare coinvolgente la sua abitazione principale, di chiedere la rinegoziazione del mutuo alla medesima banca, ovvero un finanziamento a una banca terza, con l’assistenza di una garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa.

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