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Prestazioni del Fondo di garanzia per il TFR soggette alla sospensione fino al 1° giugno

/ REDAZIONE

Giovedì, 16 aprile 2020

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L’INPS, con il messaggio n. 1627 pubblicato ieri, ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la documentazione da allegare alla domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia.
In particolare, viene precisato che, ai fini dell’istruttoria della domanda, la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, allegata alla domanda stessa, sulla base del quale è stata tentata l’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, può essere asseverata anche dal legale che ha patrocinato il lavoratore.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda di intervento del Fondo di garanzia presentata dai cessionari del credito per TFR del lavoratore, l’INPS precisa che nella domanda telematica è già presente la dichiarazione relativa al fatto che non sono in corso altre azioni di recupero del credito. Il modulo “SR131” non deve quindi essere allegato nel caso in cui il cessionario sia stato ammesso allo stato passivo, a meno che detto provvedimento non individui in maniera chiara e inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso cessionario.

Inoltre, spiega l’INPS, qualora il termine di 60 giorni previsto dalla convenzione per l’esecuzione dei bonifici scada durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria (31 gennaio 2020-31 luglio 2020) le Strutture territoriali, d’intesa con la filiale della banca convenzionata, prorogano il predetto termine fino alla data di cessazione dell’emergenza stessa (DPCM 11 marzo 2020).

Infine, l’Istituto di previdenza ricorda che anche le prestazioni a carico del Fondo di garanzia sono soggette alla sospensione, dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, dei termini di decadenza disposta dall’art. 34 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”).

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