Ingresso nelle attività sospese per l’emergenza solo previa comunicazione al Prefetto
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circ. n. 13 pubblicata ieri, riepiloga quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, stipulato tra Governo e parti sociali il 24 aprile 2020.
La Fondazione, dopo aver ricordato che il DPCM 26 aprile 2020 ha recepito tale documento, nonché i due protocolli settoriali (vale a dire il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e quello nel settore del trasporto e della logistica), sottolinea che l’ingresso nelle attività sospese è consentito ai dipendenti, o terzi delegati, per attività di vigilanza, manutenzione, pulizia, sanificazione, ricezione o spedizione di merci. In tali situazioni è necessaria, tuttavia, la comunicazione preventiva al Prefetto.
Le attività che sono aperte al pubblico devono invece attuare misure specifiche al fine di evitare assembramenti, ad esempio ampliando le fasce orarie o limitando l’accesso in funzione della dimensione dei locali.
La Fondazione si sofferma poi su quanto previsto dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, contenente le linee guida per agevolare le imprese nell’adozione dei protocolli di sicurezza anti contagio. Tra le diverse misure previste, si ricordano: l’informazione delle disposizioni delle Autorità per tutti coloro che entrano in azienda (ad es. l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5°); la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, nonché delle aree comuni e di svago; necessità dell’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.
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