Ai fini IVA privo di remunerazione il distacco al «puro costo»
Per Assonime sono organizzative e non lucrative le motivazioni alla base del prestito di personale
Le complessità, in tema di inquadramento ai fini IVA, dell’istituto del distacco (o prestito) del personale, per le quali si è acquisita nuova sensibilità a seguito della posizione assunta di recente dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza dell’11 marzo 2020, relativa alla causa C-94/19), sono oggetto della circolare Assonime del 19 maggio 2020 n. 8.
Tale contratto prevede che il distaccante trasferisca temporaneamente al distaccatario il diritto di disporre dell’attività lavorativa di un proprio dipendente (art. 30 del DLgs. n. 276/2003). Il distaccante continua a essere titolare del rapporto di lavoro dipendente con il soggetto distaccato, mentre il distaccatario organizza, dirige, coordina il lavoro svolto dal soggetto trasferito, divenendone l’unico beneficiario.
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