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Fattura con descrizione generica inidonea all’esercizio della detrazione IVA

/ REDAZIONE

Giovedì, 28 maggio 2020

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Con l’ordinanza n. 9912 depositata ieri, la Cassazione, intervenendo in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, ha ribadito che l’emissione di una fattura irregolare, poiché redatta in maniera difforme rispetto ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall’art. 21 del DPR 633/72, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, di modo che essa non può costituire titolo né per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, né per la deduzione del costo relativo (cfr. Cass. nn. 21980/2015 e 21446/2014).

In base a quanto disposto dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72, la fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve riportare, fra l’altro, l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione.

Tali prescrizioni, ricorda la Corte, rispondono a esigenze di trasparenza e conoscibilità, essendo funzionali a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria e, segnatamente, a permettere l’esatta identificazione dell’oggetto della prestazione.

In particolare, la Corte afferma che deve considerarsi irregolare la fattura che, come nel caso oggetto dell’ordinanza, faccia riferimento “contenutisticamente vago e cronologicamente indefinito” a lavori eseguiti presso un cantiere (nello specifico il documento riportava la dicitura “Fattura per lavori di muratura eseguiti presso Vs. cantiere”), in quanto tali indicazioni non consentono di identificare l’oggetto della prestazione, né rispondono alle finalità di trasparenza e conoscibilità sopra richiamate.

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