Proroga concessioni demaniali marittime con registro al 2% sull’intera durata
L’atto di concessione di un bene appartenente al demanio marittimo del Comune sconta l’imposta di registro del 2% (ex art. 5 comma 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86) sull’intero corrispettivo previsto per l’intera durata della concessione, come previsto dall’art. 45 del DPR 131/86, non potendosi applicare il pagamento annuale.
Pertanto, tenuto conto del fatto che l’art. 1 comma 682 della L. 145/2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2033 le concessioni demaniali marittime vigenti al 31 dicembre 2019, al momento della registrazione della proroga sarà dovuta l’imposta di registro sull’intera durata.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 157, pubblicata ieri.
Da un lato, infatti, il contratto di concessione vera e propria si distingue dal contratto di affitto regolato dal diritto privato per il fatto che la concessione è un atto della Pubblica Amministrazione (comunque sia denominato), con il quale viene consentito l’uso di beni appartenenti al Demanio, con tale dizione intendendo in senso lato “tutti i beni del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, inconsiderazione della posizione di supremazia che tali soggetti assumono rispetto ai privati nel consentirne loro uso” (cfr. la ris. 25 ottobre 2001 n. 166).
D’altronde, nel caso di specie non può trovare applicazione l’art. 3 comma 16 del DL 95/2012 (conv. L 135/2012), che consente di estendere “alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato” le disposizioni recate dall’art. 17 comma 3 del DPR 131/86 per la locazione immobiliare, norma che permette il versamento annuale dell’imposta di registro per la locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale.
L’estensione normativa, infatti, opera solo per i beni immobili del Demanio dello Stato ed è da escludere per i beni del Demanio degli enti territoriali, come quelli oggetto dell’istanza di interpello.
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