IVA al 4% sui veicoli per disabili anche in base al certificato di invalidità
Il certificato della commissione medica per l’accertamento dello stato di invalidità può essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell’aliquota IVA del 4% sulle cessioni di veicoli nei confronti di disabili psichici o mentali.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 159 di ieri, a conferma dei chiarimenti già forniti nella precedente risposta n. 79/2020.
Il beneficio dell’aliquota agevolata per l’acquisto di veicoli da parte di soggetti con disabilità è previsto dal n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 ed è applicabile anche ai soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30 comma 7 della L. 388/2000).
In linea con la circ. n. 21/2010, l’Agenzia ammette che l’agevolazione può essere riconosciuta anche in assenza dell’accertamento dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/92, purché lo stato di handicap grave sia validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, e questo evidenzi sia la gravità della patologia, sia la natura psichica o mentale della stessa.
Nel caso oggetto di esame, dunque, l’agevolazione viene riconosciuta a favore di un minore portatore di handicap per disturbo dello spettro autistico, in ragione del fatto che il verbale della commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile ha attestato per quest’ultimo lo stato di invalidità e il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del DL 5/2012, specificando che egli è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Non influisce, ai fini del beneficio, la circostanza che il verbale di accertamento dell’handicap non riconosca i requisiti di cui all’art. 4 del DL 5/2012. Inoltre, precisa l’Agenzia, nonostante i due verbali riportino indicazioni differenti, non risultano in contrasto tra loro poiché sul verbale di accertamento dell’handicap possono essere indicati i benefici fiscali solo per ipotesi diverse da quella in esame, ossia per soggetti con gravi difficoltà motorie.
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