Contributo unificato dovuto sempre dalla parte che deposita il ricorso
Non rileva che, nel frattempo, la controparte sia risultata soccombente «sul merito»
Ai sensi dell’art. 14 comma 1 del DPR 115/2002, “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”.
Nel processo tributario, quindi, spetta, in primo grado, sempre al ricorrente l’assolvimento del contributo unificato, in occasione della costituzione in giudizio (essendo un caso raro l’ipotesi in cui il resistente si costituisca prima del ricorrente).
L’obbligo di pagamento deriva dagli artt. 9 e 14 del DPR 115/2002, quindi è irrilevante che, dopo l’omesso pagamento ad opera del contribuente, sia intervenuta la sentenza sull’atto
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