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IMPRESA

Misure premiali per i reati di bancarotta nel Codice della crisi

La vera innovazione per l’imprenditore, che tempestivamente fa emergere la crisi, è l’introduzione di una causa di non punibilità

/ Saverio MANCINELLI

Lunedì, 13 luglio 2020

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Le fattispecie di reati contenuti nel titolo IX (rubricato “Disposizioni penali”) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (in breve CCII), recato dal DLgs. 14/2019, in vigore dal 1° settembre 2021, sono in perfetta continuità con le norme del RD 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), contenendo solo l’aggiornamento lessicale dovuto all’eliminazione dei termini “fallito” e “fallimento”.

Nel contempo, resta immutato il sistema sanzionatorio “ordinario” per i reati connessi all’insolvenza dell’impresa, con possibilità ai sensi dell’art. 326 del CCII sia di circostanze aggravanti, nel caso in cui i fatti di bancarotta abbiano cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (con aumento delle

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