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L’attendibilità dei piani di riequilibrio è il presupposto del predissesto

Costituzionalmente illegittimo il comma 2-ter dell’art. 38 del DL 34/2019, come convertito, con modificazioni, nella L. 58/2019

/ Marco CASTELLANI

Lunedì, 13 luglio 2020

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Tra le novità in materia di enti locali degli ultimi mesi (per le quali si rinvia alla seguente newsletter), spicca la sentenza n. 115/2020 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2-ter dell’art. 38 del DL 34/2019, come convertito, con modificazioni, nella L. 58/2019.

In base alla norma censurata, la riproposizione del piano di riequilibrio deve contenere il ricalcolo pluriennale, fino a un massimo di venti anni, del disavanzo oggetto del piano modificato “ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi”.

Tale previsione – motiva la Consulta – contrasta con gli artt. 81 e 97 comma 1 Cost., in quanto esonera l’ente locale in situazione di predissesto da una serie di operazioni indefettibili per ripristinare l’equilibrio

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