Prededucibile la cauzione nel fallimento del locatore
Permangono i contrasti interpretativi sulla natura del credito da restituzione della cauzione
L’art. 80 comma 1 del RD 267/42 stabilisce che il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione e il curatore vi subentra.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, a norma del comma 2, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
Mentre il credito per indennizzo da recesso del curatore ha natura prededucibile ed è altresì assistito da privilegio ex art. 2764 c.c. – a norma del comma 4, applicabile in caso di recesso ...
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