Contributo a fondo perduto non spettante con correzione dell’istanza
Situazione problematica in ragione dell’impossibilità di inviare istanze integrative
Nel caso in cui il contributo a fondo perduto sia stato percepito in misura superiore a quella dovuta, le regole attuative e i chiarimenti ufficiali ammettono solo la restituzione dello stesso, riconoscendo in alcuni specifici casi l’esclusione delle sanzioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2020, risposta 5.4).
Nello specifico, non sono applicate sanzioni se il contribuente dimostra che il momento in cui ha rilevato l’errore è antecedente alla ricevuta di accoglimento dell’istanza, come nel caso esaminato per cui lo scarto della seconda istanza finalizzata a correggere l’errore risulti antecedente a quella della seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza originaria.
Tale impostazione, che porterebbe di fatto a negare il contributo perché
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