Presa in carico impugnabile con accertamento esecutivo non notificato
L’omessa impugnazione non dovrebbe precludere la tutela
L’art. 29 del DL 78/2010 prevede che gli avvisi di accertamento imposte sui redditi/IVA/IRAP siano esecutivi.
Tale modello procedimentale, dal 1° gennaio 2020, è stato esteso agli avvisi di accertamenti in tema di tributi locali (art. 1 commi 792-804 della L. 160/2019).
Il principale effetto del sistema indicato consiste nel venir meno della notifica della cartella di pagamento, in quanto l’accertamento, in luogo del ruolo, diviene titolo esecutivo a tutti gli effetti. Le somme sono affidate in riscossione perlopiù in via telematica, tramite appositi flussi.
Nel rispetto dei termini e delle condizioni di legge, dopo l’accertamento il contribuente può ricevere subito il pignoramento.
C’è però un passaggio intermedio, costituito dalla notifica, ad opera del soggetto deputato
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