Identificazione diretta IVA anche per i soggetti passivi norvegesi
L’Agenzia riconosce la validità dell’accordo di cooperazione amministrativa
Un soggetto stabilito in un Paese estero, privo di stabile organizzazione in Italia, che intenda porre in essere operazioni nel territorio dello Stato, può essere tenuto a farsi rilasciare dall’Agenzia delle Entrate un numero identificativo IVA. Ciò si verifica, tra l’altro, quando questi intende effettuare acquisti o cessioni intra-Ue di beni, cessioni all’esportazione, cessioni domestiche di beni nei confronti di privati consumatori, etc. Al contrario, tale obbligo non sussiste qualora, ad esempio, il soggetto estero effettui operazioni domestiche per le quali l’imposta è dovuta dal soggetto acquirente, con il meccanismo dell’inversione contabile (art. 17, comma 2 DPR 633/72).
Per ottenere l’attribuzione di un numero di partita IVA, il soggetto estero procede
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