Credito d’imposta locazioni anche sugli immobili non accatastati
Il fatto che l’immobile locato sia oggetto di un particolare inquadramento immobiliare non è rilevante ai fini della spettanza del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi (di cui all’art. 28 del DL 34/2020), per il quale è indifferente l’accatastamento e rileva, invece, l’effettiva destinazione dell’immobile locato alle attività indicate dalla norma (“attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”).
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 364, pubblicata ieri.
Nello specifico, l’Agenzia è chiamata a valutare la possibilità di applicare il credito di imposta, in presenza delle altre condizioni agevolative, con riferimento a un contratto di locazione avente a oggetto un immobile extraterritoriale (in quanto di proprietà dello Stato del Vaticano).
L’Amministrazione finanziaria ricorda che, come già affermato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2020, il credito di imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020 spetta a prescindere dall’accatastamento dell’immobile. Quindi, in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma, anche ove l’immobile locato non sia accatastato o non sia accatastabile (come avviene nel caso degli immobili extraterritoriali).
Inoltre, anche in questo caso, per espressa previsione dell’art. 28 comma 5-bis del DL 34/2020, introdotto in sede di conversione del decreto, il conduttore può cedere il credito al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. Le modalità da rispettare per la comunicazione della cessione del credito di imposta sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 1° luglio 2020 n. 250739.
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