Back office bancario esente IVA
I servizi di back office prestati da una società nei confronti di istituti bancari configurano operazioni esenti ai fini IVA nei casi in cui l’erogazione di tali servizi sia idonea a incidere sulla situazione patrimoniale dei clienti delle banche e preveda una responsabilità in capo al prestatore non limitata ai meri aspetti tecnici.
Questo il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 375, pubblicata ieri.
Nel caso sottoposto all’esame dell’Amministrazione finanziaria la società istante, a seguito dell’aggiudicazione di una gara d’appalto, chiedeva di conoscere il corretto trattamento IVA da applicare ai servizi di back office prestati nei confronti di istituti bancari, raggruppabili in specifiche macro categorie (gestione e lavorazione degli assegni; gestione dei bonifici; gestioni e cancellazioni delle garanzie ipotecarie; gestione delle disposizioni di pagamento delle deleghe fiscali e gestione dei rapporti con gli enti previdenziali; altri servizi di back office bancario).
Per il corretto inquadramento delle citate operazioni, l’Agenzia ha richiamato i principi giurisprudenziali di matrice comunitaria in tema di esenzione IVA per i servizi di natura finanziaria (cfr. Corte di Giustizia, cause C-42/18, C-5/17; C-607/14, C-264/14, C-2/95), in base ai quali tali servizi possono essere considerati esenti:
- quando formano un insieme distinto, valutato in modo globale, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento, ossia il trasferimento di fondi con conseguente modifica della situazione giuridica ed economica dei soggetti coinvolti;
- se la responsabilità del prestatore non si limita agli aspetti tecnici, estendendosi alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni.
Nello specifico caso della società istante, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto integrati i requisiti delineati dalla giurisprudenza comunitaria (e recepiti dalla prassi nazionale, cfr. ris. nn. 283/2009, 466/2008, 175/2008) per poter considerare i servizi di back office prestati quali servizi di natura finanziaria. Di conseguenza, è stata riconosciuta la possibilità di applicare agli stessi l’esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 nn. 1) e 5) del DPR 633/72.
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